Art.: 1821 - Danni Al Mutuatario Per Vizi Delle Cose | ||
Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo ่ gratuito, il mutuante ่ responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario. |