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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1818 - Impossibilità o Notevole Difficoltà Di Restituzione  
  Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.