Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1790 - Fede Di Deposito  
  I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate (1996). La fede di deposito deve indicare: il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio (43) del depositante; il luogo del deposito; la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle; se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.