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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione III - Del Deposito Nei Magazzini Generali
Art.: 1788 - Diritti Del Depositante
Art.: 1788 - Diritti Del Depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
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