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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1787 - Responsabilità Dei Magazzini Generali  
  I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata dal caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio (1218).