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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1785-ter - Obbligo Di Denuncia Del Danno  
  Fuori del caso previsto dall'Art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.