Art.: 1782 - Deposito Irregolare | ||
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità (1834). In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (1813 e seguenti). |