Art.: 177 - Oggetto Della Comunione | ||
Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (179, 2555, 2659 n. 1); b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (191); c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione (191), non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (191). Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi |