Art.: 1776 - Obblighi Dell'Erede Del Depositario | ||
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, ่ obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non ่ stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti). |