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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione I - Del Deposito In Generale
Art.: 1775 - Restituzione Dei Frutti
Art.: 1775 - Restituzione Dei Frutti
Il depositario ่ obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti (821,1779).
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