HOME
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ
CONTATTI
Giurisprudenza
.it
Codice Civile
Codice Civile
Codice Civile
Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione I - Del Deposito In Generale
Art.: 1767 - Presunzione Di Gratuità
Art.: 1767 - Presunzione Di Gratuità
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ