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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1749 - Mancata Esecuzione Del Contratto  
  La provvigione spetta all'agente anche per affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata (dalle norme corporative), dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità (2751).