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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo: VI - Del Matrimonio [79-230-Bis]
Sezione II - Del Fondo Patrimoniale [167-176]
Art.: 170 - Esecuzione Sui Beni e Sui Frutti
Art.: 170 - Esecuzione Sui Beni e Sui Frutti
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (326, 810, 820).
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