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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 170 - Esecuzione Sui Beni e Sui Frutti  
  L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (326, 810, 820).