Art.: 169 - Alienazione Dei Beni Del Fondo | ||
Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice (32 att.), con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente (38 att.). |