Art.: 1697 - Accertamento Della Perdita e Dell'Avaria | ||
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'Art. 696 Cod. Proc. Civ. |