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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1696 - Calcolo Del Danno In Caso Di Perdita o Di Avaria  
  Il danno derivante da perdita o avaria (1693) si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (1223, 1474 (2), 1518). Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all¿importo di cui all¿articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l¿avaria della merce sono stati determinati dal dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l¿esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell¿esercizio delle loro funzioni.