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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 168 - Impiego Ed Amministrazione Del Fondo  
  La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione (832). I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale (180 e seguenti).