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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 166 - Capacità Dell'Inabilitato  
  Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.