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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1652 - Anticipazioni Al'Affittuario  
  Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore ่ tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale (1284). Artt. 1653-1654 (abrogati)