Art.: 164 - Simulazione Delle Convenzioni Matrimoniali | ||
E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali (1417). Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali. |