Art.: 1647 - Nozione | ||
(Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali) Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative) (2079). |