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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1638 - Espropriazione Per Pubblico Interesse  
  In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.