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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1636 - Perdita Fortuita Dei Frutti Negli Affitti Annuali  
  Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.