Art.: 1636 - Perdita Fortuita Dei Frutti Negli Affitti Annuali | ||
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà. |