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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione III - Dell'Affitto
Art.: 1629 - Fondi Destinati Al Rimboschimento
Art.: 1629 - Fondi Destinati Al Rimboschimento
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
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