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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1626 - Incapacità o Insolvenza Dell'Affittuario  
  L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e seguenti) o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.