Art.: 1623 - Modificazioni Sopravvenute Del Rapporto Contrattuale | ||
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma corporativa), o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve le diverse disposizioni della legge (della norma corporativa) o del provvedimento dell'autorità. |