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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1620 - Incremento Della Produttività Della Cosa  
  L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.