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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1615 - Gestione e Godimento Della Cosa Produttiva  
  Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti (821) e le altre utilità della cosa.