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Codice Civile



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  Art.: 15 - Revoca Dell'Atto Costitutivo Della Fondazione  
  L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.