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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1558 - Disponibilità Delle Cose  
  Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 514, 671) finché non ne sia stato pagato il prezzo. Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.