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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione IV - Della Vendita Di Eredità
Art.: 1557 - Impossibilità Di Restituzione
Art.: 1557 - Impossibilità Di Restituzione
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1218).
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