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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione IV - Della Vendita Di Eredità
Art.: 1546 - Responsabilità Per Debiti Ereditari
Art.: 1546 - Responsabilità Per Debiti Ereditari
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido (1292 e seguenti) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).
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