Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1545 - Obblighi Del Compratore  
  Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.