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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione IV - Della Vendita Di Eredità
Art.: 1545 - Obblighi Del Compratore
Art.: 1545 - Obblighi Del Compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
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