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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione IV - Della Vendita Di Eredità
Art.: 1544 - Obblighi Del Venditore
Art.: 1544 - Obblighi Del Venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
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