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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1543 - Forme  
  La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità (1350, 2643). Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.