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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione III - Della Vendita Di Cose Immobili
Art.: 1541 - Prescrizione
Art.: 1541 - Prescrizione
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile (att. 178).
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