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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 151 - Separazione Giudiziale  
  La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione (156, 548, 585) in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (143).