Art.: 1518 - Normale Determinazione Del Risarcimento | ||
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'Art. 1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento ่ costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno. Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne. |