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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1514 - Deposito Della Cosa Venduta  
  Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (1689 e seguente).