Art.: 1511 - Denunzia Nella Vendita Di Cose Da Trasportare
Art.: 1511 - Denunzia Nella Vendita Di Cose Da Trasportare
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine (1495) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento (att. 172).