Art.: 149 - Scioglimento Del Matrimonio | ||
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (65, 68). Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (191). |