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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1466 - Impossibilità Nel Contratto Plurilaterale  
  Nei contratti indicati dall'Art. 1420 impossibilità della prestazione (1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.