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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 144 - Indirizzo Della Vita Familiare e Residenza Della Famiglia  
  I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (43, Costit. 29). A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.