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Codice Civile



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  Art.: 1443 - Ripetizione Contro Il Contraente Incapace  
  Se il contratto è annullato per incapacità (1425) di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).