Art.: 1442 - Prescrizione | ||
L'azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761, 775). Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età (2). Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (428, 775, 1326) ). . L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere. |