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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: II - Dei Contratti In Generale
Sezione II - Dei Vizi Del Consenso
Art.: 1430 - Errore Di Calcolo
Art.: 1430 - Errore Di Calcolo
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.
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