Art.: 1425 - Incapacità Delle Parti | ||
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti). E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'Art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente). |