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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1422 - Imprescrittibilità Dell'Azione Di Nullità  
  L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della prescrizione delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).