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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1410 - Rapporti Fra Cedente e Cessionario  
  Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (1325, 1266). Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).