Art.: 1399 - Ratifica | ||
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725). La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata (1712). La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588). |